AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Avviso del 19 febbraio 2016
Con riferimento alla nota n. 40/3223, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del Fondo di Integrazione Salariale, si precisa che la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale, è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
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Avviso dell' 11 febbraio 2016
Con la nota n. 40/3223 in questione si precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
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La CIG in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese e lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
La legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede la possibilità di concedere per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, gli ammortizzatori sociali in deroga "per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese".
Il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 ha definito i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.
La L. 28 dicembre 2015 n. 208, la c.d. legge di stabilità 2016, all'art. 1, commi 304 e 307, ha previsto, per il 2016, un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92 pari a 250 milioni di euro di cui 18 milioni di euro per il settore della pesca.
A CHI SPETTA
Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che abbiano un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento.
Possono richiedere il trattamento solo le imprese di cui all'art. 2082 del codice civile.
CAUSALI
Le sospensioni dal lavoro o le prestazioni ad orario ridotto devono essere connesse a contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva per le seguenti causali:
- Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.
- Situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato.
- Crisi aziendali.
- Ristrutturazione o riorganizzazione.
Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate le priorità di intervento in sede territoriale, nel rispetto del limite delle risorse assegnate.
DURATA
A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 5 mesi nell'arco dell'anno.
ISTANZE
Il datore di lavoro deve presentare domanda di accesso alla CIG in deroga alla Regione competente (in alcune Regioni alla Direzione regionale del lavoro) entro 20 giorni dalla sospensione dell'attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati.
Se la ditta ha stabilimenti in più Regioni, il datore di lavoro dopo aver raggiunto l'accordo con le parti sociali in sede governativa (presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Relazioni industriali e rapporti di lavoro), deve presentare la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III.
MOBILITÀ IN DEROGA
Il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente è un'indennità che le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate, possono concedere ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della L. n.223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e che provengano da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile.
A CHI SPETTA
Tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratti di somministrazione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro, e che abbiano 12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio.
DURATA
A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.
Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del centro-sud, come definite dal D.P.R. 218/1978. Per tali lavoratori, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.
C.I.G.S. - Mobilità - Disoccupazione speciale (in deroga alle vigenti normative)
Decreti interministeriali, ministeriali e direttoriali
Avviso del 6 gennaio 2016
Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), rinvenibile sulla
Gazzetta Ufficiale
Relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. n. 92/2012, l'art. 1, comma 304, prevede: "Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più
ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi".
Viene inoltre riconosciuta, nel medesimo comma 304, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
Modulistica
Modelli di domanda per gli uffici centrali del Ministero del Lavoro -
Circolare 19 del 11/09/2014
Da utilizzarsi esclusivamente per le imprese che hanno stipulato accordi governativi presso il Ministero del Lavoro. Tutte le altre imprese devono rivolgersi agli uffici regionali.