Fondi di solidarietà bilaterali
Fondi di solidarietà istituiti
L'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali è prevista al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Al fine di istituire tali Fondi, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali.
A seguito dell'accordo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione del Fondo presso l'INPS.
Oltre alla finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i Fondi possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di Europea.
Per tali ultime finalità, i fondi possono essere istituiti anche in relazione a settori e classi di ampiezza dei datori di lavoro già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.
In alternativa al modello innanzi citato, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, si applicheranno le disposizioni previste dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015.
Nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 citato, opera il fondo residuale istituito con il Decreto interministeriale n. 79141 del 2014.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 148/2015 e assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti dove non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale, la legge n. 92/2012 e, successivamente, il D.Lgs. n. 148/2015 hanno previsto l'istituzione, oltre che dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, anche dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori.
Per tali Fondi, è prevista una funzione di controllo sulla corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, sulla scorta delle disposizioni dettate da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi stessi.
Avviso del 18 gennaio 2016
Con nota del 18 gennaio 2016, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. ha chiarito che, nelle more della completa definizione dell'iter procedurale all'esito del quale sarà adottato il decreto interministeriale relativo al Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che risultavano già iscritti al fondo di solidarietà residuale verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui alla nuova normativa prevista dal decreto legislativo n. 148/2015 in materia di Fondo d'integrazione salariale. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo saranno autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente. Per coloro ai quali è stata estesa la disciplina in materia di fondi di solidarietà in virtù del decreto legislativo n. 148/2015, e che, pertanto, non avevano l'obbligo d'iscrizione, in base al vecchio regime, al fondo di solidarietà residuale, l'applicazione della nuova normativa sarà conseguente all'adozione del suddetto decreto interministeriale secondo le modalità stabilite dalla legge e dal predetto decreto interministeriale in corso di adozione.