Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione
Con il termine di ammortizzatori sociali si intende tutta una serie di misure che hanno l'obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Sono dunque strumenti a cui devono ricorrere le aziende che si trovano in crisi e devono provvedere a riorganizzazione la loro struttura e dunque a ridimensionare il costo del lavoro.
La D.G. ASIO cura oltre che gli ammortizzatori sociali, anche l'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale.
La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione gestisce le risorse destinate a finanziarie una serie di incentivi all’occupazione a carico soprattutto del Fondo sociale occupazione e formazione (FSOF).
Si tratta soprattutto di contributi economici o sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali, per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) che si trovano in una condizione di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio esclusione sociale. A carico del FSOF sono comprese anche le misure volte alla tutela di particolari categorie di lavoratori (giornalisti, lavoratori esposti all’amianto, soci di cooperative, etc.).
In attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, il Governo ha adottato due decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali:
1) Il D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, che contiene disposizioni in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha introdotto i seguenti istituti:
NASpI la nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NaSpI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la NASpI viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’erogazione della NASpI è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
Asdi in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
Dis-Coll per i co.co.co. ed i co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Coll (Disoccupazione per i collaboratori). Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive. La L. 28 dicembre 2015 n. 208, la c.d. legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 310, ha prorogato per un altro anno l’istituto della Dis-Coll, ma solamente per i titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendolo anche per eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
2) Il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 persegue l’intento di collocare in un corpo normativo unico le diverse disposizioni relative agli strumenti posti a tutela del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro (integrazioni salariali ordinaria e straordinaria e fondi di solidarietà) attualmente contenute in diversi testi normativi, tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. In particolare, quest’ultimo decreto estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e a 150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele.
Questo risultato viene ottenuto estendendo la cassa integrazione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e includendo nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.
Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la L. 28 dicembre 2015 n. 208, la c.d. legge di stabilità 2016, all’art. 1, commi 304 e seguenti, ha previsto, per il 2016, un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92 pari a 250 milioni di euro di cui 18 milioni di euro per il settore della pesca, ha stabilito che i contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5 ed 8 della legge n. 236/1993, se stipulati prima del 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, ed ha prorogato per un altro anno l’istituto della Dis-Coll, ma solamente per i titolari di co.co.co., riconoscendolo anche per eventi di disoccupazione che si verifichino dal 01/01/2016 al 31/12/2016.