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Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

 

Ore di integrazione salariale autorizzate all'azienda che ne fa richiesta a fronte di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori. Possono usufruire della CIG gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti gli apprendisti e i lavoranti a domicilio. La CIG rappresenta, insieme all'indennità di disoccupazione ASpI, Mini-ASpI, Mobilità, uno degli strumenti principali di sostegno al reddito. Al lavoratore spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale (comunque non oltre le 40 ore settimanali). L'importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Il dato sulle ore autorizzate di CIG è composto dalla somma delle ore di CIG Ordinaria (CIGO), di CIG Straordinaria (CIGS) e di CIG in Deroga (CIGD).

La CIGO viene autorizzata alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e del settore lapideo nei casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva a causa di eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, di situazioni temporanee di mercato o di intemperie stagionali. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

La CIGS viene erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell'azienda (al massimo per 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi) o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione (24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi con due provvedimenti distinti), o in caso di procedure concorsuali - fino al 31/12/2015 e solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione (per 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi). Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari erogati a qualsiasi titolo non possono eccedere i 36 mesi nell'arco di un quinquennio computando in tale limite temporale anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato.

La CIGD è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla CIG. Riguarda tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi. La durata è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione.

 

Si riportano di seguito alcuni link di riferimento per i dati sulla CIG e su altre prestazioni a sostegno del reddito:

 

Per ulteriori informazioni sulle statistiche in materia di lavoro, anche a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vedi la sezione "Studi e statistiche" di questo sito.