A - AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI
1. Si chiede un chiarimento in merito all’applicazione a una università statale delle disposizioni previste in tema di rilascio del DURC per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria ai sensi dell’art.1 comma 553 della L. 266/05.
Tale norma prevede espressamente che “Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”.
Successivamente all’emanazione di tale normativa il Ministero del Lavoro, con D.M. 24 ottobre 2007, ha disposto una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai contenuti analitici del DURC, per le seguenti finalità: appalti di lavori servizi e forniture pubblici e privati, ai sensi dell’art 2 L. 266/02; per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ai sensi della richiamata normativa (finanziaria 2006); per la concessione di “ agevolazioni normative e contributive” in materia di lavoro e previdenza sociale ai sensi dell’art 1 comma1175 della L 296/06.
Nell’individuare i soggetti obbligati, però, l’art.1 del D.M. citato dispone in maniera generica che “Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”.
L’adozione del termine “datore di lavoro” non tiene però conto della diversità terminologica che intercorre tra la normativa prevista dalla legge finanziaria 2006 (per la fruizione dei benefici comunitari) nella quale è richiesto il possesso del DURC alle imprese di tutti i settori e la disposizione della finanziaria 2007 (in tema di benefici normativi e contributivi) che si rivolge ai datori di lavoro. Poiché come è noto, nel sistema delle fonti del diritto italiano, un decreto ministeriale non può modificare le disposizioni di una legge emanata dal Parlamento, si deve ritenere che l’utilizzo del termine “datori di lavoro” in relazione alla fruizione di benefici e sovvenzioni della disciplina comunitaria vada inteso, come previsto dalla legge finanziaria 2006, nell’accezione di imprese di tutti i settori.
L’università è un ente pubblico che non può essere considerato impresa e pertanto sembra, alla luce delle considerazioni sopraesposte, che ad esso non sia applicabile la disposizione di cui all’art. 1 comma 553 della L. 266/05 ed il relativo obbligo di presentare il Durc nel caso l’Ateneo riceva i benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. E’ così?
Il percorso interpretativo effettuato sembra essere corretto. Qualora il soggetto che fruisce di benefici o sovvenzioni di origine comunitaria, per la realizzazione di investimenti, non rivesta natura e caratteristiche di “imprenditore”, non è tenuto a presentare il Durc ai fini dell’ottenimento degli stessi, a meno che tale requisito non sia ulteriormente e specificamente richiesto dalla fonte normativa che istituisce o disciplina i benefici o le sovvenzioni di che trattasi.
2. Sono una stazione appaltante della P.A. che è obbligata ad acquisire il DURC per qualsiasi appalto pubblico (inteso in senso lato) per qualunque importo. L'acquisizione è obbligatoria anche per le società fornitrici di servizi in concessione (es. gestori idrici, telefonici, energia elettrica, ecc)?
A norma del DL n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 qualsiasi stazione appaltante pubblica ha l’obbligo di acquisire il Durc direttamente per qualsiasi tipo di società appaltatrice, quindi anche per quelle indicate nel quesito, in piena attuazione dell’art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002.
3. Sono un commercialista che assiste una Società a responsabilità limitata. Tale Società ha posto in essere un piano di investimenti cofinanziato da un Ente regione. Avendo concluso il riferito piano la Società ha richiesto l'erogazione del finanziamento previsto, ma l'ente erogante ha - tra l'altro -richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ora, la Società in questione non ha né dipendenti né altre posizioni contributive aperte (è una Società neo costituita ed è all'inizio dell'attività) e all'INPS sostengono che il DURC può certificare esclusivamente la regolarità contributiva di Società che abbiano posizioni contributive aperte.
Il Ministero del Lavoro, così come anche l'INPS, hanno emanato circolari in cui sostengono la non obbligatorietà del DURC in casi come quello di cui trattasi, e tuttavia, la Finanziaria regionale del Lazio per il 2007(L.R. del Lazio 28/12/2006, art. 57) contiene delle ristrettezze in tal senso, che supererebbero il portato delle circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS. C'è chi consiglia di assumere una persona per un solo giorno esclusivamente al fine di ottenere il DURC, cosa che onestamente a me pare del tutto illogica. Cosa devo fare?
L’art. 57 della LR Lazio 28 dicembre 2006, n. 27 (Bollettino Ufficiale Regionale 30 dicembre 2006, n. 36 - Supplemento Ordinario, n. 5), prevede espressamente che “la Regione subordina l'accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale alla dimostrazione, all’atto della richiesta, dell’integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
La normativa regionale, dunque, per la materia specifica dei finanziamenti alle imprese, è da intendersi obbligatoria e non derogabile. Peraltro, nel caso di specie ove l’impresa concorra all’accesso di finanziamenti senza occupare lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e continuativi, e non presenti alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva, la stessa dovrà specificarlo direttamente all’Ente regionale, per quanto la fattispecie possa apparire di difficile comprensione in mancanza di migliori indicazioni da parte dell’interrogante.
4. Vi sono diverse tipi di richieste del DURC: appalti lavori pubblici, appalti forniture pubbliche, appalti servizi pubblici, lavori privati in edilizia, iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, attestazioni SOA. Con la probabilità che una stessa ditta o società fa più richieste DURC nello stesso mese per i diversi motivi, con duplicazione di lavoro e carte per l'INAIL, INPS ed CASSA EDILE. Poiché io non capisco la differenza e lo scopo di queste diverse richieste DURC, potreste darmi una spiegazione?
Nella fattispecie segnalata invero due soltanto sono le situazioni: il Durc da presentarsi nei confronti di una Pubblica Amministrazione, in piena attuazione dell’art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, rispetto al quale il DL n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, ha previsto l’obbligo per la stazione appaltante pubblica di acquisire direttamente il Durc dell’impresa con modalità informatiche, e il Durc da presentarsi al privato, per il quale l’impresa rimane obbligata alla richiesta e alla presentazione. L’attestazione della regolarità contributiva, peraltro, è unica e permane nella sua validità ed efficacia per tutto il periodo al quale si riferisce, potendosene acquisire, ove necessario, in modalità informatica, un duplicato. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 9 luglio 2008, ha risposto ad un quesito proprio in merito alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva sancendo che il rilascio del DURC vale ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti, sottolineando, peraltro, che il Durc non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute, e specificando che l’utilizzo di un Durc non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso.
5. Se un Ente (INPS o INAIL) trova un incongruenza su una posizione, il Durc lo deve sospendere temporaneamente oppure deve darlo con esito “negativo”?
In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva (di cui all'art. 5 del DM 24 ottobre 2007) gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo D.M. devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. La Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 ha chiarito che i 15 giorni decorrono dalla notifica della inadempienza contributiva rilevata.
6. Le stazioni appaltanti sono obbligate a verificare il DURC delle imprese che risultano affidatarie di qualsiasi tipo di appalto pubblico di opere e servizi di cui al D.lgs. 163/06 o sono previste esclusioni per alcune tipologie di acquisizione di opere o servizi?
Il Ministero, con nota n. 230 del 12/07/2005 ha già avuto modo in passato di affermare che “La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA)” e che, inoltre, “La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture (DD.Lgs. n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi)”. Recentemente, inoltre, lo stesso Ministero con la risposta ad interpello n. 10/2009, nel ribadire questa interpretazione estensiva della definizione di appalto, ha precisato che anche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia operate in base alla procedura semplificata prevista dall’art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 vi è l’obbligo di presentare il DURC alla stazione appaltante, in piena attuazione dell’art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002.
7. Date le disposizioni del Decreto 24/10/2007, le stazioni appaltanti sono obbligate a verificare il DURC di tutte le imprese esecutrici di lavori edili, anche senza dipendenti e qualunque sia la forma giuridica di costituzione (es. Ditte individuali, professionisti…) e, in caso affermativo, quale sarebbe l’Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC?
L’art. 1, del DM 24/10/2007 afferma che ai sensi della vigente normativa il DURC è richiesto anche ai “lavoratori autonomi” nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Difatti, per quanto un datore di lavoro possa risultare privo di dipendenti e non avere, pertanto, debiti riferibili a tali soggetti, deve comunque adempiere alle obbligazioni contributive ed assicurative previste dalla vigente normativa in relazione alla propria posizione lavorativa.
Conseguentemente le stazioni appaltanti sono obbligate a verificare il DURC di tutte le imprese esecutrici di lavoro edili ancorché prive di dipendenti ed a prescindere dalla forma giuridica di costituzione. Anche in tale ipotesi la richiesta, nel rispetto delle modalità oggi prescritte dall’art. 16-bis, co. 10, Legge n. 2/2009 che impone alle stazioni appaltanti l’acquisizione d’ufficio del DURC, andrà avanzata:
- Per via telematica accedendo alternativamente al portale orizzontale www.sportellounicoprevidenziale.it (in caso di aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure al portale verticale www.inail.it (aziende ed intermediari) o a quello www.inps.it (aziende ed intermediari);
- Con i moduli unificati in formato cartaceo da presentare direttamente presso uno degli istituti.
Per quanto riguarda, inoltre, lavoratori eventualmente iscritti presso enti previdenziali diversi da quelli suindicati (es. INPDAP, ENPALS, ecc.), la certificazione attestante la regolarità contributiva andrà richiesta direttamente a tali enti (cfr. risposta ad interpello n. 9/2009). In proposito si rammenta, infine, che la richiesta per via telematica è obbligatoria per le P.A. appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA. Per le altre tipologie di richiedenti/utenti non è obbligatorio ma comunque consigliato.
8. Data la validità mensile della certificazione contributiva, le stazioni appaltanti sono obbligate alla verifica del DURC anche nella fase di liquidazione e di pagamento dei corrispettivi alle imprese esecutrici dei lavori edili?
Nel caso di appalti pubblici il DURC ha validità mensile che decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato. Come chiarito, inoltre, anche nel recente parere n. 31 rilasciato in data 11/3/2009 dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il DURC è, comunque, legato allo specifico appalto ed è limitato alla fase per la quale il certificato è stato richiesto, per cui lo stesso non è spendibile in altri appalti o per altre fasi dello stesso appalto pubblico.
Conseguentemente per tutti gli appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.).
9. Nel caso in cui le imprese esecutrici di lavori edili non risultassero in regola con il pagamento dei contributi, quali sono le conseguenze e quali gli obblighi di "denuncia" in capo alla stazione appaltante?
Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici:
• perderà l'aggiudicazione dell'appalto (o revoca dell'appalto stesso);
• non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto;
• non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali;
• nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA;
• non avrà l'attestazione da parte delle SOA. Di contro si precisa che non è previsto alcun obbligo di denuncia a carico della stazione appaltante che riceve il DURC negativo.
10. Il DM 24/10/2007 afferma che il DURC deve essere richiesto anche ai "lavoratori autonomi" nell'ambito delle procedure di appalto di opere servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Con tale affermazione si intende:
1) che il DURC va richiesto ai lavoratori autonomi nell'ambito di qualsiasi procedura di appalto di opere servizi e fornitura pubblica e quindi va richiesto anche a titolo esemplificativo ai consulenti fiscali, insegnanti di musica, psicologi, architetti, assistenti sociali e tutti i lavoratori autonomi a cui l'ente locale affida un servizio pubblico?
Oppure 2) che il DURC va richiesto ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere servizi e forniture pubblici dell'edilizia?
Se si tratta di "appalto pubblico" il DURC dovrà essere richiesto a chiunque. Se, invece, il contratto che viene instaurato col singolo professionista lavoratore autonomo è relativo ad una collaborazione coordinata e continuativa o a un contratto d'opera in tal caso non sarà necessario acquisire il DURC.
11. L’inciso “a partire dal 01/01/2007” relativo ai datori di lavoro che hanno fruito, a partire da detta data, di benefici normativi e contributivi si deve intendere come riferito alle agevolazioni in corso al 01/01/2007 e tutte quelle che hanno avuto inizio da questa data in poi oppure alle agevolazioni che iniziano dal 01/01/2007 (es. lavoratori assunti con legge 407/90 dal 01/01/2007 in poi)?
L’inciso in questione è riferito alla entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) che contiene la norma che subordina il godimento dei benefici normativi e contributivi (anche) al possesso del DURC. La norma in questione, pur entrando in vigore il 1° gennaio 2007 differisce i propri effetti in quanto dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La norma individua dunque il 1° luglio 2007 come data che subordina il godimento dei benefici alle condizioni esposte (possesso del DURC, rispetto degli accordi e contratti collettivi e degli “altri obblighi di legge”).
12. La norma indicata nella circ. n. 34/2008 del Ministero del Lavoro riguarda anche il datore agricolo che ha alle dipendenze solo operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato (e che perciò compila il modello D-MAG e non il modello DM10) per i quali usufruisce della fiscalizzazione degli oneri sociali (in quanto l'azienda è ubicata in una zona svantaggiata)?
La Circolare n. 5/2008 a cui si fa riferimento non esclude l’intero settore agricolo ma precisa unicamente che non rientrano nella definizione di beneficio contributivo (ed in quanto tale non soggiacciono conseguentemente alla disciplina del Durc regolare introdotta dall´art. 1, co. 1175, della Legge Finanziaria 2007) "quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell´onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l´ipotesi ordinaria, in quanto l´intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario." La citata nota ministeriale opera, quindi, semplicemente una declinazione del concetto di benefici contributivi. Conseguentemente, come precisato anche dall´INPS nella propria Circ. n. 51/2008, "Ove, tuttavia, anche in questi ambiti ricorrano - rispetto al generale regime di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto di cui all´art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006." E´ questo il caso che ricorre, ad esempio, allorché un datore di lavoro inquadrato nel settore agricolo assuma alle proprie dipendenze un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità.
13. Per una P.A. l’obbligo di acquisire il DURC vale anche per i servizi di pernottamento e colazione di lavoro istituzionali?
Si, in quanto la nozione di appalto pubblico comprende qualsiasi opera o servizio o fornitura di beni (art. 3 D.Lgs. 163/2006). Deroghe non sono previste neppure per i servizi in economia al di sotto della soglia prevista dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici, che, anzi, richiama i requisiti prescritti con le procedure ordinarie di scelta del contraente, anche ai fini della formazione di appositi elenchi di operatori economici in possesso di tali requisiti, soggetti ad aggiornamento annuale (Min. Lavoro, interpello n. 10/2009).
14. Se una azienda occupa apprendisti, deve presentare il modello entro il 30.04.2009 (per questi dipendenti l'azienda paga una aliquota inps ridotta e per l'inail non paga il premio durante il periodo di apprendistato)?
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008 precisa che non rientrano nella definizione di beneficio contributivo (ed in quanto tale non soggiacciono conseguentemente alla disciplina del Durc regolare introdotta dall’art. 1, co. 1175, della Legge Finanziaria 2007) “quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario”. Essendo, pertanto quelle legate all’apprendistato, delle agevolazioni che rappresentano una regola (e non una eccezione) per quella particolare tipologia contrattuale, ne deriva che per fruire dei relativi benefici non è necessario presentare alcuna autocertificazione (cfr. Circ. INPS n. 51/2008).
15. Il modello va presentato per quelle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'inps alla decontribuzione dei premi di risultato per il 2008? se l'autorizzazione alla decontribuzione non e' stata concessa dall'inps per mancanza di fondi va comunque presentato il modello visto che nel 2008 avevo presentato il modello SC37 all 'INPS?
Allo scopo di godere dei benefici normativi e contributivi tutti i datori di lavoro (senza eccezione alcuna) appartenenti a qualunque settore di attività che hanno già fruito (a partire dall’1/1/2007), che attualmente fruiscono o che fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive debbono autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella tabella allegato A del DM 24/10/2007 o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito. Se non vi è stata alcuna fruizione di benefici normativi e contributivi (a prescindere da eventuali autorizzazioni rilasciate dall’INPS) non sarà conseguentemente necessario presentare alcuna autocertificazione. Si precisa infine che il precedente modello SC37 dell’INPS è stato sostituito dal modello di autocertificazione allegato alla Circ. n. 34/2008.
16. La dichiarazione per benefici contributivi inps e/o inail da presentare alla DPL deve essere presentata in merito al cuneo fiscale? Se l'azienda in alternativa al cuneo fiscale applica la deduzione per incremento base occupazionale prevista dall'art. 11 c. quater del d.Lgs. 446/97 si deve presentare la dichiarazione (è il caso di incremento occupazionale derivante dal 1° anno di applicazione della norma ovvero dal 2005)? Se l'azienda dall'irap oltre al cuneo fiscale deduce il 4% o 6% dell'ammontare del tfr versato alla previdenza complementare- art. 10 c. 1 D.Lgs. 252/2005- deve presentare la dichiarazione? Nel caso in cui un'azienda non ha presentato la dichiarazione entro il 30.04.2009 a cosa può andare incontro?
Come chiarito dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, per quanto attiene ai benefici normativi, gli stessi si identificano in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti aventi comunque valenza normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (es: cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati). Nessuna sanzione è comunque prevista per il mancato invio entro il 30 aprile (termine ordinatorio) della autocertificazione. La mancata presentazione dell’autocertificazione in caso di avvenuta fruizione di benefici costringerà l’Istituto previdenziale ad attivarsi per un eventuale recupero dei benefici, fermo restando il diritto per il datore di lavoro di dare documentata dimostrazione della propria regolare situazione ai sensi del DM 24 ottobre 2007.
17. Il cuneo fiscale può essere considerato come una deduzione ordinaria dal reddito e non una agevolazione a carattere eccezionale o straordinaria? Quindi per questa deduzione c’è l’esonero dalla presentazione della dichiarazione unica? Quali sono i crediti d'imposta per le nuove assunzioni da considerare al fine di presentare la dichiarazione unica?
Secondo le attuali disposizioni della Circolare n. 5/2008 deve considerarsi un beneficio normativo.
18. La circolare n. 34 /2008 - procedura DURC autocertificazione – dispone che per i datori di lavoro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo indicato nella citata circolare n. 5/2008, l'invio della autocertificazione dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009. Una Fondazione onlus che si occupa di assistenza a soggetti disabili e anziani in condizione di svantaggio sociale e che dall'anno della sua costituzione (1 dicembre 2005) non ha goduto di agevolazioni contributive INPS ,INAIL per il personale che ha regolarmente assunto come lavoratori subordinati (ai quali ha applicato il CCNL specifico del settore) e che potrebbe prevedere di effettuare assunzioni agevolate, dovrebbe comunque effettuare la comunicazione? Inoltre, essendo soggetto non profit la circolare nulla dice al riguardo di una specifica esclusione, che può essere considerata tale.
Chi non ha fruito di benefici non ha l’obbligo sancito di inoltro dell’autocertificazione. La Circolare 34/2008 suggerisce l’invio unificato per tutti al 30 aprile 2009, ma non è un obbligo per tali aziende.
19. Il DURC - come si legge nella risposta ad interpello n. 10/2009 - pare debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Dal tenore della risposta pare che una P.A, per l’acquisto di piccole forniture in cartoleria oppure in ferramenta, debba in ogni caso chiedere il Durc all’esercente l’attività commerciale. È corretta come interpretazione?
Il Ministero, con nota n. 230 del 12/07/2005 ha già avuto modo in passato di affermare che “La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA)” e che, inoltre, “La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture (DD.Lgs. n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi)”. Recentemente, inoltre, lo stesso Ministero con la risposta ad interpello n. 10/2009, nel ribadire questa interpretazione estensiva della definizione di appalto, ha precisato che anche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia operate in base alla procedura semplificata prevista dall’art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 vi è l’obbligo di presentare il DURC alla stazione appaltante, in piena attuazione dell’art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002. Si fa presente, difatti, al riguardo che l’attuale disciplina normativa non individua alcuna soglia minima al di sotto della quale si possa fare ricorso al cottimo fiduciario prescindendo dal possesso dei requisiti di ordine generale (fra i quali vi è la regolarità contributiva) che gli affidatari devono avere base all’art. 38, co. 1 del Codice dei contratti pubblici, requisiti che vengono peraltro richiamati dall’art. 125, co. 12 del medesimo Codice.
20. Nel caso i cui un'azienda non è in regola con i versamenti contributivi Inps e con i premi Inail da pagare ed ha usufruito di agevolazioni per l’assunzione di un apprendista nell'anno 2007, è obbligata a trasmettere il DURC? Incorre in sanzioni per l'autocertificazione prodotta secondo la formula richiesta?
L’apprendistato non rientra fra i benefici normativi per i quali è richiesta l’autocertificazione (Circolare n. 5/2008). Nessuna sanzione è comunque prevista per il mancato invio entro il 30 aprile (termine ordinatorio) della autocertificazione. La mancata presentazione dell’autocertificazione in caso di avvenuta fruizione di benefici costringerà l’Istituto previdenziale ad attivarsi per un eventuale recupero dei benefici, fermo restando il diritto per il datore di lavoro di dare documentata dimostrazione della propria regolare situazione ai sensi del DM 24 ottobre 2007.
21. La presentazione della dichiarazione per benefici contributivi và comunque presentata anche per le aziende che ne beneficiano ma che non sono in regola con il pagamento dei contributi? Cosa si deve fare in caso contrario?
L’autocertificazione attiene esclusivamente alle violazioni di cui al DM 24 ottobre 2007 e non alla regolarità previdenziale, essa va presentata in ogni caso in cui si sia fruito di benefici.
22. Si chiede se l'art. 2 della Legge n. 266 del 22.11.2002 e il D.M. 24/10/2007 sulla disciplina del DURC si debbano applicare anche in occasione della stipula di convenzioni con agenzie formative aventi ad oggetto l’affidamento, in qualità di soggetti attuatori, dell’incarico di organizzazione e di realizzazione delle azioni previste nei progetti co-finanziati dall’Unione Europea in materia di formazione professionale. Infatti nei progetti co-finanziati dall'Unione Europea il trasferimento di somme viene effettuato non in base ad una gara/procedura di appalto (quindi stipulando un contratto di natura privatistica), ma in base ad un bando/avviso pubblico per chiamata di progetti (quindi stipulando una convenzione o concessione dell'autorizzazione). Si chiede, inoltre, qualora la fattispecie rientrasse nell'obbligo come gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, se la richiesta del DURC sia da effettuare (secondo le istruzioni Sportello Unico Previdenziale), per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della concessione o se il controllo della permanenza della regolarità contributiva debba essere effettuato anche nelle successive fasi di liquidazione.
Il Ministero, con nota n. 230 del 12/07/2005 ha già avuto modo in passato di affermare che “la regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici” e che, inoltre, “la definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture (DD.Lgs. n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi)”. Recentemente, inoltre, lo stesso Ministero con la risposta ad interpello n. 10/2009, nel ribadire questa interpretazione estensiva della definizione di appalto, ha precisato che anche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia operate in base alla procedura semplificata prevista dall’art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 vi è l’obbligo di presentare il DURC alla stazione appaltante, in piena attuazione dell’art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002. Peraltro per effetto dell’art. 16bis, comma 10, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, la stazione appaltante pubblica dovrà provvedere autonomamente ad acquisire mediante la procedura informatica il Durc dell’impresa affidataria. L’attuale disciplina normativa non sembra consentire di esonerare la tipologia di attività di cui al quesito dagli obblighi in materia di certificazione della regolarità contributiva.
23. Una società che ha usufruito nell'anno 2008 della deduzione fiscale ai fini irap del cuneo fiscale, e intende usufruirne anche quest'anno, è tenuta alla richiesta del durc, o all'invio dell'autocertificazione entro il 30/04/09 al ministero?
Come chiarito dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, dalla circolare n. 51/2008 dell'Inps, nonché come precisato dalla lettera circolare n. 4549 del 31.03.09, l’autocertificazione deve essere presentata entro il 30/04/2009 da tutti coloro che hanno fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 2007 anche se ora non ne usufruiscono. Per quanto attiene ai benefici normativi, gli stessi si identificano (alla luce della circolare n. 5/2008) in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti aventi comunque valenza normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (es: cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).
24. Sembrerebbe che, il cuneo fiscale rientri nelle agevolazioni per le quali necessita il DURC. Se così fosse entro domani 30/04/2009 tutte le aziende che usufruiscono di tale agevolazione fiscale dovrebbero trasmettere alla competente Direzione Provinciale del Lavoro l'autocertificazione sull'inesistenza di ragioni ostative al rilascio del documento. Alla luce anche di quanto sostenuto dalla circolare n. 4 del 27 aprile 2009 della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, per quanto riguarda esclusivamente la fruizione del cuneo fiscale tale autocertificazione deve essere inoltrata alla D.P.L. competente?
SI. Come chiarito dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, dalla circolare n. 51/2008 dell'Inps, nonché come precisato dalla lettera circolare n. 4549 del 31.03.09, l’autocertificazione deve essere presentata entro il 30/04/2009 da tutti coloro che hanno fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 2007 anche se ora non ne usufruiscono. Per quanto attiene ai benefici normativi, gli stessi s’identificano - alla luce della circolare n. 5/2008 - in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti aventi comunque valenza normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (es: cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).
25. Nel caso specifico di un'azienda che: non ha beneficiato di agevolazioni contributive; ha presentato il precedente modulo Durc SC37 nel 2008 all'Inps; da dicembre 2008 ad oggi non ha più dipendenti, con conseguente cessazione della matricola Inps (quindi non ha più l' obbligo di versare i contributi); è iscritta attualmente all' Inail, in quanto l'attività è svolta solamente ed esclusivamente dal legale rappresentante, ha comunque l'obbligo di presentare l'autocertificazione di regolarità contributiva?
Se non ha fruito dei benefici indicati nella Circolare 5/2008 dal gennaio 2007 in poi non deve presentare alcuna autocertificazione.
26. Per quanto riguarda i datori di lavoro domestico (datori di lavoro solo con rapporto di lavoro domestico), che usufruiscono di agevolazioni sulla denuncia dei redditi, sono tenuti a trasmettere la dichiarazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di appartenenza?
Il richiedente probabilmente si riferisce alla deducibilità, dal reddito personale, dei versamenti contributivi (nel limite di 1.549,37 euro) effettuati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 2 del TUIR (D.P.R n. 917/1986). In questo caso non si tratta di un’agevolazione prevista dalla normativa tributaria, bensì di una norma di carattere generale che individua quali oneri sono deducibili dal reddito annualmente percepito dal contribuente al fine di determinare la base imponibile per il corretto calcolo dell’IRPEF. Conseguentemente si ritiene che, per tale ipotesi, l’autocertificazione non vada presentata.
27. In occasione di una verifica ispettiva viene rilevata la presenza di un lavoratore non risultante da scritture obbligatorie, l'azienda "sana" tale irregolarità in seguita alla diffida ex D.lgs 124/2004. L’azienda può presentare l'autocertificazione in oggetto?
Sì, in quanto in proposito rilevano soltanto le violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (ordinanze d’ingiunzione non impugnate o sentenze passate in giudicato). Conseguentemente qualora il datore di lavoro-trasgressore estingua le violazioni accertate attraverso la procedura premiale della prescrizione obbligatoria (per le violazioni penali) o per mezzo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, della Legge n. 689/1981 o della diffida ex art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004 (per le violazioni amministrative), esso viene “riabilitato” e riacquista, così, immediatamente la possibilità di ottenere il Durc regolare.
28. In occasione di una verifica ispettiva viene rilevata la presenza di due lavoratori "in nero" non risultanti da scritture obbligatorie, l'azienda non "sana" tale irregolarità ed attualmente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione successivamente notificata dalla competente DPL. L’azienda può presentare l'autocertificazione in oggetto?
Sì, per le stesse ragioni indicate nella risposta n. 27.
29. L’autocertificazione del modello DURC deve essere inviata solo per le aziende con agevolazioni contributive in essere ( mobilità - ass. sost. maternità -ecc) o anche per quelle che usufruiscono di agevolazioni fiscali a livello di cuneo fiscale ecc.? Il tutto è subordinato alla regolarità contributiva?
Le agevolazioni sono tutte quelle contemplate nella Circolare n. 5/2008. La regolarità contributiva non è oggetto di autocertificazione. L'autocertificazione attiene solo alle violazioni di cui all'Allegato al DM 24 ottobre 2007.
30. La lettera circolare ML del 31/03/2009, con la quale si "chiarisce la Circolare n° 34/2008 in materia di rilascio del DURC, al paragrafo sulle "Variazioni rilevanti e trasformazioni aziendali" indica come tali le irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro elencate nel DM 24 ottobre 2007. La congiunzione evidenziata solleva forti dubbi interpretativi circa l'adempimento di una nuova autocertificazione. Se, ad esempio in data odierna si invia l'autocertificazione, si dichiara che non vi sono a carico gli elementi ostativi di cui al DM 24 ottobre 2007 per il rilascio del DURC. In seguito, alla eventuale richiesta del DURC, l'Ente preposto verifica se rilasciare il certificato in base alla correntezza contributiva. Se oggi si ha una posizione contributiva non in regola, tale condizione, rappresenta una variazione rilevante? Sono due momenti diversi e quindi due operazioni disgiunte l’Autocertificazione che non vi siano gli elementi ostativi di cui al DM 24 ottobre 2007 e la richiesta del DURC all'Ente interessato?
Tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Durc (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007). Al riguardo l’art. 9, co. 3 del DM 24/10/2007 afferma che “Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del citato DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. Difatti il modello di autocertificazione predisposto ed allegato alla circolare n. 34/2008 fa esclusivo riferimento al rispetto della normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro. Per quanto concerne, invece, la regolarità del datore di lavoro sotto il profilo contributivo, si rappresenta che la giurisprudenza e la prassi ministeriale (cfr. da ultimo l’interpello n. 6/2009) hanno ormai unanimemente affermato il principio secondo cui il Durc non può essere surrogato dall’autocertificazione dell’imprenditore, ovvero dai modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali. Conseguentemente, per questo particolare requisito, saranno gli istituti previdenziali – a fronte di una richiesta di beneficio presentata da parte del datore di lavoro - ad attivarsi per effettuare le necessarie verifiche circa l’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc (cfr. Circ. n. 34/2008). Resta il fatto che tanto il rispetto delle normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro, quanto la regolarità riferita agli obblighi contributivi sono condizioni necessarie per aver titolo alle suddette agevolazioni. Infine le “variazioni rilevanti” di quanto già precedentemente dichiarato che vanno comunicate a norma della lettera circolare n. 4549 del 31/3/2009 riguardano sia profili oggettivi, e cioè la commissione, da parte del datore di lavoro dichiarante, di irregolarità in materia di condizioni di lavoro elencate nell’allegato al DM 24/10/2007 che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni in questione, sia profili soggettivi, la variazione del rappresentante legale (da cui deriva l’obbligo di una autocertificazione ex novo).
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