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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 

E' l'assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla Costituzione (art. 38, comma 2) e disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i., così come integrato dal D.Lgs. n.38 del 2000.

L'assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi. Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

E' gestita dall’INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che in virtù del disposto della Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha acquisito anche le funzioni già svolte dall’IPSEMA, Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, in materia di assicurazione degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima e dall'ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, in materia di ricerca, sperimentazione e controllo nella prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

Inoltre, l’INAIL, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l’abrogazione degli istituti relativi all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, gestisce l’intera materia degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

L'articolo 1, commi  128 e 129, della legge 147/2013, prevede la riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'aumento delle indennità dovute dall' Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 38/2000 permettendo un ulteriore  adeguamento del beneficio.
La riduzione prevista ha carattere strutturale giacché la previsione della riduzione percentuale dei premi prevista per il triennio 2014 - 2016 è disposta nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  dando attuazione al disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 38/2000.

L'INAIL gestisce, altresì, l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

L'assicurazione dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi in agricoltura è gestita dall'ENPAIA - Ente di Previdenza ed Assistenza Integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'Agricoltura.

 

Soggetti interessati

Devono essere assicurati i lavoratori, addetti ad attività rischiose, che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti. Sono, altresì, assicurati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura, i lavoratori che svolgono attività di lavoro occasionale di tipo accessorio  nonché i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) ad eccezione di coloro che intrattengono rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, con società e associazioni sportive dilettantistiche. Il premio assicurativo è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura. Per i lavoratori parasubordinati, il premio è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.

 

Infortunio sul lavoro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.
Recentemente l’articolo 32, comma 6, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro e della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto l’abrogazione dell’articolo 54 -a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - e la modificazione dell’articolo 56 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

A seguito dell’approvazione di tale decreto, il datore di lavoro, comunque tenuto, ai sensi dell’articolo 53 del Testo Unico, a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali, non avrà più alcun obbligo di comunicare l’accadimento di tali eventi all’autorità locale di pubblica sicurezza. 

Le modifiche apportate dall’articolo 32 del D.L. 69/2013, comportano, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmetta telematicamente -mediante il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)- ai soggetti di cui all’articolo 56, comma 1, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. L’inchiesta di cui è investita la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi del comma 2 del citato articolo 56, viene aperta solo ad iniziativa  del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL. 

Le modalità di comunicazione previste dalle enunciate disposizioni, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
E' infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.
 
Infortunio domestico

Per infortunio domestico si intende l'evento lesivo determinato da causa violenta in occasione di lavoro in ambito domestico dal quale sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%. Vengono inoltre coperti anche gli infortuni mortali.
 
Malattia professionale

La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine. Il vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e le corrispondenti lavorazioni nocive. La vigente tabella delle malattie professionali è stata approvata con Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008.

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e 206/88, sono comunque tutelate tutte le malattie che, seppure non comprese in detta tabella, il lavoratore provi abbiano un origine professionale.
 
Fondo Vittime Amianto

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo per le vittime dell’amianto volto ad erogare una prestazione economica aggiuntiva alla rendita in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate per l’esposizione all’amianto ed alla fibra “fiberfrax” e, in caso di premorte, dei loro eredi. Tale intervento allinea la legislatura italiana con quella dei principali paesi europei nei quali sono presenti analoghe tipologie di fondo.

L’art.1 comma 116, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 , ha esteso, in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, la platea dei beneficiari del Fondo per le vittime dell’amianto ricomprendendovi anche “i malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. "La disposizione, inoltre, ha previsto che “Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La normativa specifica di carattere attuativo, procedurale, applicativo ed altro è reperibile sul sito web dell'INAIL www.inail.it e dell'ENPAIA www.enpaia.it  


Normativa di riferimento