Trattamento previdenziale dei lavoratori migranti inviati all'estero o provenienti dall'estero
In Italia, come negli altri Paesi, inviare un lavoratore all'estero significa non solo dover risolvere i problemi logistici e quelli legati ai visti d'ingresso o ai permessi di soggiorno, ma anche provvedere alla tutela previdenziale ed assistenziale di questi soggetti e dei componenti della loro famiglia, sia che li accompagnino, sia che restino in patria.
Garantire al lavoratore la continuità contributiva previdenziale, assicurargli che lavorare all'estero non comporta conseguenze negative sui suoi diritti alle prestazioni previdenziali, contribuisce non poco a rendere effettivo quel principio della libera circolazione che, nell'epoca della globalizzazione, è da considerare quasi un dogma.
La normativa internazionale in materia di sicurezza sociale attua il coordinamento delle legislazioni interne degli Stati contraenti e, pertanto, non intacca la libertà degli Stati di determinare la propria legislazione di sicurezza sociale. La materia è disciplinata da apposite convenzioni bilaterali con alcuni Stati extra-comunitari (Argentina, Australia, Brasile, Canada-Quebec, Capo Verde, Stati nati dal dissolvimento della ex-Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale, Israele (soltanto accordo contro la doppia contribuzione), Principato di Monaco, Repubblica di Corea (soltanto accordo contro la doppia contribuzione), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela e, in ambito UE, dal Regolamento n. 883/2004 (GUUE L 200 del 7 giugno 2004) e dal Regolamento 987 del 16 settembre 2009 (GUUE L 284 del 30 ottobre 2009). Per ogni dettagliata informazione in proposito si rinvia alla sezione dedicata del sito della Commissione europea.
Per quanto riguarda le richieste di accordo ai fini della determinazione della legislazione applicabile, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 883/2004, che sostituisce l’art.17 del Regolamento 1408/71, queste dovranno essere inoltrate alle Direzioni Regionali INPS designate.
Il Regolamento 883/2004 è stato esteso ai cittadini di stati terzi con il Regolamento 1231/10 del 24 novembre 2010 e, dal 1° aprile 2012, anche ai rapporti con la Svizzera. Gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) applicheranno il nuovo Regolamento a partire dal 1° giugno 2012.
Normativa di riferimento