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Cinque per mille

 

Il meccanismo che prevede di devolvere una parte dell’imposta sul reddito per le persone fisiche (Irpef), pari al 5 per mille, è stato introdotto con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

Il contribuente ha per legge la facoltà di devolvere una quota dell’Irpef a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie.

In conseguenza dell’elevato numero di contribuenti che si sono avvalsi di tale facoltà per l’anno 2006, il meccanismo è stato proposto nuovamente nelle annualità successive (2007, 2008, 2009 e 2010) con le leggi finanziarie e con la legge 22 maggio 2010, n. 73.

I settori a sostegno della cui attività può essere destinato il beneficio del 5 per mille dell’Irpef sono i seguenti per i quali provvede l’Ente a fianco di ciascuno indicato: 

- volontariato (competente la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali Ministero del Lavoro e P.S; il beneficio è erogato dalla Divisione I);

- ricerca scientifica ed universitaria (competente il Ministero dell’Istruzione); 

- ricerca sanitaria (competente il Ministero della Salute); 

- politiche sociali perseguite dai Comuni (competente il Ministero dell’Interno); 

- attività sportive a carattere dilettantistico (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto del C.O.N.I., salvo per gli anni 2006 e 2007 - vedi le pagine dedicate agli elenchi Anno 2006 e Anno 2007).

 

Soggetti del volontariato

Possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell’Irpef i seguenti soggetti:

- ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.  

A questo proposito, vedi la Circolare n. 56/E del 10/12/2010 dell'Agenzia delle Entrate "Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef ".

 

La procedura

I soggetti beneficiari del 5 per mille dell’Irpef devono presentare domanda di ammissione secondo le regole introdotte annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  


Informazioni, elenchi e normativa di riferimento 

Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN


La rendicontazione

Tutti i soggetti del volontariato beneficiari del cinque per mille sono tenuti alla rendicontazione entro un anno dalla percezione della somma e alla custodia di tale documentazione presso la sede legale per un periodo di dieci anni. Sono tenuti all’invio della documentazione alla Direzione Generale del Terzo Settore per l’anno finanziario 2008 se hanno percepito somme pari o superiori a 15 mila euro, a partire dall’anno finanziario 2009 per somme pari o superiori a 20 mila euro.

• Informazioni generali 
• Nuove Linee guida per la rendicontazione
Modello di rendiconto
Decreti ed elenchi dei rendiconti ritenuti conformi ai sensi le linee guida per la rendicontazione  

FAQ (domande più frequenti)

Approfondimenti

Estratto della decisione del Consiglio di Stato Sezione II, in sede di ricorso straordinario, con parere decisorio n. 2627/2011 reso nell'adunanza del 14 novembre 2012 (formato .pdf 290,45 Kb)


Contatti

Per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione del 5 per mille è possibile inviare una mail all’indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it inserendo sempre il codice fiscale, l'indirizzo, e i riferimenti email e telefonici/fax/cellulare.

Per informazioni sulla rendicontazione delle spese relative al 5 per mille è possibile inviare un email all’indirizzo Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it.

Per informazioni sulle modalità di richiesta e sulla trasmissione dei documenti per l’accesso al contributo, sull’ammissibilità o esclusione dell’ente e l’importo concesso negli vari anni finanziari, sulle modalità di comunicazione delle coordinate del conto corrente per il versamento, si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it