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Ingresso e soggiorno di lavoratori extracomunitari fuori dalle quote

Il quadro normativo vigente delinea la possibilità per i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari di accedere al mercato del lavoro italiano:

- o direttamente in Italia se già in possesso di regolare permesso di soggiorno e di determinati requisiti previsti dalla legge;

- o dall'estero nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal Governo (salvo alcuni casi particolari di ingresso al di fuori delle quote).

Per maggiori approfondimenti sul tema vai alla sezione dedicata sul Portale Integrazione Migranti

 

 

Modulistica dello Sportello Unico Immigrazione

Tutte le domande di nulla osta al lavoro vanno presentate da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Gli unici modelli cartacei rimasti sono quelli per:

  • I lavoratori dello spettacolo per la cui assunzione dall'estero va utilizzata l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo – Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro (ex D.G. del mercato del lavoro) - Divisione II

  • I lavoratori sportivi. In tal caso le società sportive che vogliono far entrare in Italia e assumere atleti extracomunitari devono inviare una proposta di contratto di soggiorno (modello SP) e una specifica richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione sportiva Nazionale di riferimento, secondo la procedura descritta nelle circolari del CONI del 19 giugno 2006 e del 28 luglio 2011.

Dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", più comunemente chiamato "contratto di soggiorno". In sostituzione è stato introdotto il "Modello unificato Lav".

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di permesso di soggiorno che abilita al lavoro devono inviare al Centro per l'Impiego ove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno antecedente all'assunzione, il modello "UNILAV" di comunicazione obbligatoria di assunzione, che contiene anche gli impegni, già previsti nel "modello Q", del datore relativi al pagamento delle spese per il ritorno e alla sistemazione alloggiativa.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'INPS è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno da parte delle Questure lo straniero dovrà produrre a corredo dell'istanza la copia dell'UNILAV. Durante tale fase, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta del rinnovo, può continuare ad esercitare l'attività lavorativa.

 

 

Ingresso e soggiorno di lavoratori comunitari 

Dal 1° luglio 2013  l'Unione europea si compone di 28 Stati membri. Ai 27 Stati già membri dell'Unione Europea (Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia. Lettonia, Lituania, Malta e Cipro,  Romania e la Bulgaria) si è aggiunta la Croazia.

Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

Nei confronti dei cittadini comunitari non si applicano le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, ma trovano applicazione le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 (pubblicato sulla GU n. 72 del 27.03.2007), con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

"Le norme sulla libera circolazione delle persone in vigore per i cittadini comunitari trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini di quei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo che non sono membri dell'UE, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Norme particolari sono, inoltre, dettate per i cittadini Svizzeri, sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002".   

Vedi anche:  L'Ingresso della Croazia nell'Unione Europa sul Portale Integrazione Migranti

 

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