Come Inviare le segnalazioni relative ai minori stranieri non accompagnati alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
In seguito all'emanazione delle Linee Guida minori stranieri non accompagnati le competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, tutte le segnalazioni relative ai minori stranieri non accompagnati devono essere inviate in via telematica secondo le modalità definite in questa pagina e attraverso le relative schede.
Indice
- Disposizioni generali di invio
- Censimento
- Indagini familiari
- Rimpatrio volontario assistito
- Richiesta di Parere ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 286/1998
- Uscita del minore stranieri non accompagnato dalla competenza della Direzione Generale
- Disposizioni generali di invio
Ogni comunicazione concernente i minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa alla Direzione Generale in via telematica, all'indirizzo e-mail indicato nelle Schede di segnalazione. Ogni comunicazione concernente i minori stranieri non accompagnati deve pervenire alla Direzione Generale attraverso l'invio delle schede di segnalazione, opportunamente compilate in formato elettronico.
La Direzione Generale può chiedere ogni altra informazione o integrazione necessaria, aggiuntiva rispetto al materiale allegato alle schede di segnalazione, sempre con riferimento ai compiti attribuiti dalla normativa vigente.
La Direzione Generale tratta i dati personali relativi ai minori stranieri non accompagnati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003).
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Censimento
La Direzione Generale, ai sensi dall'articolo 2 del D.P.C.M. n. 535/1999, provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati. A tal fine i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia" alla Direzione Generale.
Alla Direzione Generale devono pervenire le informazioni concernenti il minore stranieri non accompagnato relative a: anagrafica, accoglienza, presa in carico.
Tutte le informazioni disponibili relative all'anagrafica del minore devono essere inviate alla Direzione Generale, dal soggetto che ne sia in possesso, attraverso l'invio telematico della Scheda A, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it. Al fine di garantire l'aggiornamento costante delle informazioni sull'anagrafica del minore, la Scheda A può essere inviata in più momenti successivi, indicando sulla stessa i nuovi dati relativi al minore di cui sia in possesso il soggetto segnalante.
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Tutte le informazioni disponibili relative all'anagrafica del minore devono essere inviate alla Direzione Generale, dal soggetto che ne sia in possesso, attraverso l'invio telematico della Scheda B, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it
Al fine di garantire l'aggiornamento costante delle informazioni sull'anagrafica del minore, la Scheda B può essere inviata in più momenti successivi, indicando sulla stessa nuovi dati relativi al minore di cui sia in possesso il soggetto segnalante.
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N.B. Nel caso in cui lo stesso soggetto debba segnalare contestualmente informazioni relative all'anagrafica del minore e all'accoglienza dello stesso, è possibile inviare unicamente la Scheda C.
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Il Comune che abbia preso in carico il minore straniero non accompagnato è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della Scheda D all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it.
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La Direzione Generale provvede all'aggiornamento e alla tenuta della banca dati sui minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 535/1999.
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- Indagini familiari
La Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 535/1999, svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o Paesi terzi.
L'indagine familiare è un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza di ogni minore. Ciò allo scopo di fornire ai Comuni, agli assistenti sociali e agli operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori elementi utili per:
conoscere la storia familiare del minore e le motivazioni alla migrazione;
approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità che possono essere emerse dai colloqui con il minore;
calibrare il percorso di accoglienza/integrazione in Italia per il minore, adattandolo meglio ai suoi bisogni e alle sue motivazioni;
valutare le eventuali possibilità di reintegrazione del minore nel proprio contesto socio – familiare, anche nel Paese di origine e/o Paese terzo, in un'ottica di sostenibilità e di tutela nel superiore interesse del minore stesso.
L'indagine familiare è svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei diritti dei minori ed è espletata nel superiore interesse del minore tenendo in considerazione l'opinione del minore stesso, così come previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York.
La richiesta di indagini familiari deve essere inoltrata alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della Scheda E, all'indirizzo e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it.
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La Direzione Generale comunica i dati e le informazioni contenute nella Scheda E all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l'organismo attualmente designato per lo svolgimento delle indagini familiari. Per un approfondimento sull'attività dell'OIM, clicca qui.
All'esito dell'espletamento dell'indagine familiare, la Direzione Generale inoltra al soggetto richiedente la relazione contenente le informazioni assunte, nel rispetto dei diritti di riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla normativa internazionale e nazionale.
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- Rimpatrio volontario assistito
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. n. 535/1999, per rimpatrio volontario assistito si intende "l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione".
La richiesta di rimpatrio volontario assistito può essere inoltrata esclusivamente dal Comune che ha in carico il minore alla Direzione Generale. Ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio volontario assistito di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. n. 535/99, la Direzione Generale valuta:
le informazioni ottenute all'esito delle attività di indagine familiare;
la manifesta ed espressa volontà del minore capace di discernimento al rimpatrio assistito, accertata dagli organi competenti (conditio sine qua non per l'adozione del provvedimento);
l'opinione espressa da parte del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia;
il rilascio di un preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile (Tribunale per i minorenni e Procura presso il Tribunale per i minorenni) nel caso in cui risulti instaurato un procedimento giurisdizionale nei confronti del minore straniero non accompagnato.
La richiesta di rimpatrio assistito deve essere inoltrata alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della Scheda F all'indirizzo e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it.
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Nel caso di emissione del provvedimento di rimpatrio volontario assistito, la Direzione Generale sostiene i costi del rientro nel Paese di origine e/o nel Paese terzo, garantendo al minore un piano di reinserimento socio - familiare, elaborato di concerto con le autorità competenti. Il piano di reinserimento è elaborato su base individuale secondo le abilità, predisposizioni ed inclinazioni del minore. L'obiettivo primario dei programmi di reinserimento è avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi.
Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n.535/1999, il rimpatrio si svolge in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili.
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- Richiesta di Parere ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 286/1998
L'art. 32, comma 1 bis, del D.Lgs. n.286/1998, così come modificato dal D.L. n. 89/2011 convertito con L. n. 129/2011, prevede che al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo.
La disposizione disciplina due percorsi distinti per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998:
quando il minore abbia partecipato ad un progetto di integrazione di durata almeno biennale e si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta direttamente alla Questura, senza chiedere alcun parere alla Direzione Generale;
in tutti gli altri casi deve essere richiesto il parere della Direzione Generale.
La richiesta di Parere deve essere inoltrata alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della Scheda G, all'indirizzo di posta elettronica minori-art32@lavoro.gov.it.
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N.B. In seguito al rilascio del parere da parte della Direzione Generale, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura, allegando opportuna documentazione. Il parere della Direzione Generale deve essere esibito dall'interessato già al momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documentazione, infatti, può essere precedentemente acquisita da parte del soggetto che ha in carico il minore, per essere opportunamente posta a corredo della domanda di conversione del titolo di soggiorno.
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- Uscita del minore stranieri non accompagnato dalla competenza della Direzione Generale
Tutte le informazioni che determinano l'uscita dei minori dalle competenze Alla Direzione Generale devono essere comunicate alla stessa attraverso l'invio della Scheda H, opportunamente compilata, allegando la documentazione richiesta.
La scheda H deve essere utilizzata per le comunicazioni alla Direzione Generale se:
è accertata la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea di un minore precedentemente identificato come cittadino di un Paese terzo;
è certificata la maggiore età di un cittadino straniero in precedenza dichiarato minorenne, in seguito allo svolgimento della procedura di accertamento dell'età ad opera degli organi competenti;
il minore straniero non accompagnato presenta formale domanda d'asilo;
sul territorio nazionale sono rintracciati i genitori o altri adulti legalmente responsabili di un minore straniero precedentemente identificato come non accompagnato.
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N.B. Nel caso in cui, con riferimento al minore straniero non accompagnato, si accerti, successivamente alla segnalazione di uscita dalla competenza, il ritorno della stessa in capo alla Direzione Generale, quest'ultima deve essere informata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento.
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