Centri di servizio per il Volontariato
I Centri di Servizio per il Volontariato hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività del volontariato (art. 15, legge 266/91) ed erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi gratuiti a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997, ai Centri sono affidati compiti relativi alla crescita della cultura della solidarietà, alla promozione del Volontariato, alla consulenza e all'assistenza qualificata a volontari ed associazioni, alla formazione e alla qualificazione, all'informazione e alla documentazione.
Presenti in tutto il territorio nazionale, i Centri sono finanziati dalle Fondazioni bancarie, che destinano loro un quindicesimo della differenza fra proventi e spese.
I fondi sono assegnati e controllati a livello regionale dai Comitati di Gestione composti da rappresentanti delle fondazioni, delle organizzazioni di volontariato e delle istituzioni (Ministero del lavoro, della salute e delle formazioni sociali, Regioni, Enti Locali).
Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all’art 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e le federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, della legge 266, possono richiedere al Comitato di Gestione la costituzione di un Centro di Servizio di cui all’art. 15 della legge citata, con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell’istituendo Centro nonché l’indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del Centro, il quale sottoscrive l’istanza.
Il Comitato di Gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i Centri di Servizio, previo accertamento in ogni caso che essi siano un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, oppure, in alternativa, un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.
Dall'anno 2003 è attivo il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, con lo scopo di rafforzare la collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi alle Associazioni di volontariato iscritte e non iscritte ai Registri Regionali; nonché con Enti pubblici, locali e con il Ministero della Solidarietà Sociale.
La Divisione III - Volontariato della Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, cura i contatti con i Centri di Servizio per il Volontariato presenti sul territorio nazionale, come da normativa di riferimento.
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
Settore Legge 266-91
Tel. 06.4683.4550-4091-4046-4158
(dal lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30; lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00)
E-mail: 266-91@lavoro.gov.it; SegreteriaTerzoSettoreDIVIII@lavoro.gov.it