Registri associazioni di volontariato
L’iscrizione delle organizzazioni di volontariato negli appositi Registri non è una competenza diretta della Divisione III Volontariato – Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali, in quanto ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato), l'istituzione e la tenuta dei Registri generali delle organizzazioni di volontariato (comma 1) spetta alle Regioni e alle Province Autonome.
L'iscrizione ai Registri (comma 2), è condizione necessaria per accedere ai contributi e ai finanziamenti pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della citata legge 266/1991.
Hanno diritto ad essere iscritte nei Registri (comma 3) le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 266/1991 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
Sulla base di quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 6, e in accordo con i competenti Uffici Regionali, è in fase di aggiornamento l'elenco delle organizzazioni iscritte.
Per informazioni a livello Regionale/territoriale è possibile rivolgersi ai Centri di Servizio per il Volontariato, che hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività del volontariato (art. 15, legge 266/91), ed erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi gratuiti a favore delle organizzazioni di volontariato.
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
Settore Legge 266-91
Tel: 06.4683 .4550-4091-4046-4158
(dal lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30; lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00)
E-mail: 266-91@lavoro.gov.it ; SegreteriaTerzoSettoreDIVIII@lavoro.gov.it