FAQ - Frequently Asked Questions
Risposte a domande ricorrenti
Sulla base dei quesiti, più frequenti, pervenuti alla Direzione territoriale del lavoro di Bologna si forniscono le seguenti risposte al fine di migliorare la comunicazione esterna.
Per eventuali segnalazioni e contributi si prega di contattare l'URP dpl-URPBologna@lavoro.gov.it
ARGOMENTI: accentramento contributivo - attestato del conducente - autorizzazione per l'impiego dei minori nello spettacolo - convalida delle dimissioni volontarie entro un anno dal matrimonio - Convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e lavoratori padri durante i primi 3 anni di vita del bambino- Convalida delle dimissioni dei lavoratori che non hanno bambini di età inferiore ai 3 anni - estensione del congedo di maternità obbligatoria.
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Accentramento contributivo
Domanda: A chi devo presentare la richiesta per l'accentramento contributivo?
Risposta: All'INPS in quanto la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e politiche sociali, con nota protocollo n. 25/II/0017292 del 3/12/2008, ha precisato che l'obbligo della richiesta di autorizzazione alla Direzione territoriale del lavoro per l'accentramento contributivo non è più necessaria in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro. Il datore di lavoro può continuare ad avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione presso un'unica sede dell'INPS, presentando a quest'ultima una specifica istanza in via telematica secondo i criteri stabiliti dall'Istituto (www.inps.it).
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Attestato di conducente
Domanda: Sono un'azienda e devo inoltrare la domanda di un attestato del conducente come devo fare?
Risposta: Il datore di lavoro deve presentare l'istanza alla Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, individuata in relazione alla sede del soggetto richiedente ovvero individuata in relazione alla sede operativa presso la quale il conducente è stabilmente assegnato.
L'Azienda può scaricare il modello dell'istanza dal sito della Direzione dalla sezione 'modulistica' allegando la documentazione richiesta in calce alla domanda. Si precisa che l'attestato può essere rilasciato solo dopo aver presentato gli originali dalla documentazione richiesta (come ad esempio la patente del cittadino straniero, il permesso di soggiorno, il documento di riconoscimento ecc.).
La domanda deve essere presentata alla stanza n.14, primo piano, Viale Masini n. 12, durante gli orari di apertura al pubblico dal martedì al venerdì dallo ore 09:00 alle ore 12:30 – il lunedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Domanda: Sono una Ditta che trasporta merce per conto proprio, devo chiedere l'attestato del conducente?
Risposta: No, in quanto questa normativa si applica alle Ditte iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi, con abilitazione all'effettuazione di trasporti internazionali, pertanto le stesse Ditte dovranno dimostrare di essere in possesso della licenza comunitaria rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Domanda: Anche per i cittadini comunitari va richiesta l'attestato del conducente?
Risposta: No, l'attestato del conducente deve essere chiesto dall'Azienda che svolge attività di trasporto su strada, in virtù di una licenza comunitaria, ed assume cittadini extracomunitari per effettuare tale trasporto internazionale. Si precisa che l'attestato di conducente è nominativo ed è di proprietà del soggetto che ne fa richiesta (Azienda).
Domanda: L'attestato del conducente scade?
Risposta: Sì, l'attestato del conducente è valido fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del rilascio ovvero in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato (ad esempio si è interrotto il rapporto di lavoro, il lavoratore non è più autista in quanto ha cambiato qualifica ecc.). Nei casi sopraccitati l'azienda è tenuta a restituire immediatamente alla Direzione territoriale del lavoro le due copie dell'attestato in suo possesso.
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Autorizzazione per l'impiego dei minori nello spettacolo
Domanda: Dove si presenta l'istanza di autorizzazione per l'impiego dei minori nello spettacolo?
Risposta: La richiesta dell'autorizzazione per l'impiego dei minori degli anni 18 in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo in genere, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio individuata in relazione al luogo dove il minore effettua lo spettacolo o le riprese.
Domanda: C'è una modulistica specifica da utilizzare per ottenere l'autorizzazione per l'impiego dei minori nello spettacolo?
Risposta: Sì, il modello può essere scaricato dal sito della Direzione territoriale del lavoro dalla sezione "modulistica".
Ad esso bisogna allegare la dichiarazione di assenso all'impiego da parte dei genitori, corredata con copia dei documenti di riconoscimento; il certificato medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti l'integrità psicofisica del minore all'impiego nello spettacolo; il nulla osta del Dirigente scolastico alla partecipazione del minore all'attività lavorativa in parola, lo stralcio della rappresentazione e due marche da bollo da euro 16,00 di cui una da apporre sulla richiesta e l'altra sull'autorizzazione.
Domanda: Bisogna chiedere l'autorizzazione all'impiego nello spettacolo di un minore presso tutte le Direzioni territoriali del lavoro in cui si replicherà lo stesso spettacolo?
Risposta: Sì, è necessario chiedere l'autorizzazione presso tutte le Direzioni territoriali del lavoro della provincia in cui verranno effettuati gli spettacoli, in quanto anche se trattasi di repliche, gli spettacoli verranno effettuati in date, orari e luoghi diversi.
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Convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e lavoratori padri durante i primi 3 anni di vita del bambino
Domanda: Sono una lavoratrice madre che per motivi personali vuole dimettersi, devo venire presso il vostro ufficio?
Risposta: Sì, le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre, nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dalla Direzione territoriale del lavoro in base alle disposizioni introdotte dalla Legge n.92/2012.
La lavoratrice madre o il lavoratore padre dovrà presentarsi personalmente munita di valido documento di identità e copia della lettera di dimissioni presentata al proprio datore di lavoro, presso la stanza n. 12, sportello dell'ispettore di turno, primo piano, viale Masini n. 12, della Direzione territoriale del lavoro di Bologna, durante i seguenti orari dal martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, e il lunedì ed il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Domanda: Sono una lavoratrice madre che vuole dimettersi volontariamente; ho diritto all'indennità di mancato preavviso?
Risposta: Sì, in caso di dimissioni volontarie presentate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino (periodo in cui vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre) la lavoratrice, che dovrà convalidare le dimissioni presso il nostro ufficio, non è tenuta al preavviso e ha comunque diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (esempio indennità di disoccupazione). Lo stesso diritto spetta al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità in alternativa alla madre.
Domanda: sono una lavoratrice che da due settimane ha ottenuto in adozione un bambino e voglio dimettermi volontariamente. Devo recarmi presso il vostro ufficio per ottenere la convalida?
Risposta: Sì, in caso di adozione e affidamento vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo famigliare, in caso di fruizione del congedo di maternità e paternità. Le dimissioni devono essere convalidate presso il nostro ufficio.
Domanda: Sono un datore di lavoro e una lavoratrice in gravidanza non ha superato il periodo di prova posso licenziarla?
Risposta: Sì, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino non si applica nei seguenti casi: per colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro; per cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta; per esito negativo della prova; per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto per scadenza del termine.
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Estensione del congedo di maternità obbligatoria
Domanda: Un’infermiera ha vinto l’avviso pubblico presso una struttura ospedaliera privata. La lavoratrice può essere assunta se in stato di gravidanza? Nel caso in cui la struttura non riuscisse a trovare una mansione alternativa non vietata, il datore di lavoro può sottoporre la lavoratrice a visita medica di idoneità al lavoro e non procedere all’assunzione?
Risposta: Premesso che l’art. 3 del decreto legislativo n. 151/2001, prevede il divieto di discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro in riferimento allo stato di gravidanza, il datore di lavoro non può negare l’assunzione ad una lavoratrice perché si trova in stato di gravidanza.
La vista medica di idoneità al lavoro è una vista medica che ha la finalità di verificare l’idoneità alla mansione, mentre il legislatore con il decreto legislativo n. 151/2001 ha previsto la tutela della maternità, e con l’art. 56 ha sancito il diritto alla conservazione del posto disponendo che “al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, la lavoratrice ha diritto di conservare il posto di lavoro…”, pertanto nel caso in cui il datore di lavoro venisse a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice, mezzo certificato medico rilasciato da un ginecologo attestante la data presunta del parto, lo stesso datore di lavoro sarà tenuto ad attivarsi fornendo le indicazioni necessarie per tutelare la lavoratrice, quindi potrà modificare l’orario e / o le condizioni di lavoro, potrà adibire la lavoratrice a mansioni non vietate (anche mansioni inferiori mantenendo lo stesso stipendio) ovvero potrà chiedere alla Direzione Territoriale del Lavoro l’allontanamento dal lavoro della lavoratrice in gravidanza in quanto non può adibirla a mansioni confacenti nel rispetto del documento di valutazione dei rischi.
Infine si informa che anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice in gravidanza si trovasse già nel periodo della maternità obbligatoria, durante il quale “è vietato adibire al lavoro la donna due mesi prima la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto” ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001, la stessa lavoratrice potrà essere assunta (sottoscrivendo il contratto), ma non potrà prendere servizio.
Domanda:
Quali sono le misure previste dal legislatore per la tutela della gravidanza?
Risposta :
1) La temporanea modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro affinché l'esposizione al rischio sia evitata informando la lavoratrice delle misure di prevenzione impiegate;
2) La possibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni non vietate anche di livello inferiore con la conservazione della retribuzione precedente;
3) L'allontanamento della lavoratrice per impossibilità di adibirla ad altre mansioni non vietate sulla base di elementi tecnici attinenti l'organizzazione aziendale.
Domanda: Sono una lavoratrice dipendente: "come si presenta la domanda di estensione del congedo di maternità per gravidanza a rischio?"
Risposta: Dal 5 novembre 2012 l'istanza di interdizione per gravidanza a rischio di persistenti forme morbose va presentata all'Azienda sanitaria locale utilizzando il modello che potrà essere scaricato dal sito della ASL di Bologna.
Domanda: Sono una collaboratrice a progetto iscritta alla gestione separata posso presentare la domanda di estensione del congedo obbligatorio per lavori vietati?
Risposta: Sì, tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS, possono presentare la domanda di estensione del congedo obbligatorio di maternità per lavori vietati utilizzando il modello scaricabile dalla sezione 'modulistica' sulla quale sono riportate tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per la compilazione.
Domanda: Ho inoltrato via posta la domanda di estensione del congedo obbligatorio; devo attendere qualcosa?
Risposta: Sì, il provvedimento amministrativo di estensione della maternità obbligatoria rilasciato dalla Direzione territoriale del lavoro che sarà indirizzato alla lavoratrice, al datore di lavoro e in caso di rapporto privato anche all'INPS di competenza. Dalla data di decorrenza del provvedimento la lavoratrice non è soggetta agli orari della visita fiscale.
Domanda: Sono una lavoratrice agricola avventizia in caso di estensione del congedo obbligatorio di maternità; ho diritto all'indennità di maternità?
Risposta: Solo se la lavoratrice è iscritta negli appositi elenchi nominativi nell'anno precedente per almeno 51 giornate. Infatti le lavoratrici e i lavoratori agricoli, con contratto a tempo determinato, iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83/1970, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
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