22 luglio 2015
Ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
Le comunicazioni telematiche vanno indirizzate agli istituti previdenziali
L’art.49, comma terzo, del d.lgs.81/2015 regola la nuova disciplina di comunicazione dell’utilizzo del lavoro accessorio da parte di committenti imprenditori e professionisti che ricorrano a tale tipo di prestazione occasionale, prevedendo che la comunicazione vada fatta alla Direzione del lavoro competente. Con nota del 25/6/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che, nelle more dell’attuazione delle procedure telematiche, “la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure”.
Pertanto i soggetti interessati, fino a nuove istruzioni, potranno attenersi alle modalità di comunicazione precedenti all’entrata in vigore del d.lgs.81/2015 al fine di un corretto utilizzo della prestazione di lavoro occasionale.