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 LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla vidimazione del "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di predisporre il libretto per ogni lavoratore, apponendo timbro e sottoscrizione e di inviarlo a:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione III
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma.


Il datore di lavoro privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del versamento di € 12,91 (come prescritto dal D.M. 3 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2001) da effettuare presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l’indicazione della causale del versamento e l’imputazione al Capo XXVII, capitolo di entrata 3670.
 
Se il datore di lavoro è pubblico, deve inviare solo il libretto.
 
Per i sottoindicati procedimenti si invitano i richiedenti a privilegiare l’invio delle richieste per posta, integrando tali richieste con un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono che possa essere utilizzato per eventuali comunicazioni da parte di questa Amministrazione

In casi eccezionali è possibile consegnare le richieste a mano, previo appuntamento da prendersi telefonando al numero 06 46834913 o scrivendo al seguente indirizzo: DGTutelaLavoroDiv3@lavoro.gov.it. Il richiedente riceverà il numero di protocollo della sua richiesta; qualora ciò non fosse possibile si fornirà unicamente timbro e data della ricezione.

Sarà invece possibile ritirare i provvedimenti di persona o con delega previo accordo con l’Amministrazione (di regola l’utente potrà fissare un appuntamento al momento in cui riceve comunicazione della definizione del provvedimento).

• Rilascio libretti personali di radioprotezione (Allegato XI, punto 1.2 del  D.Lgs 230/95 e s.m.i.)

• Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001)

• Autorizzazione lavoratore autonomo di impresa esterna per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001)

• Notifica datore di lavoro di impresa esterna per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001)

Notifica lavoratore autonomo di impresa esterna per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001)


Normativa di riferimento: 

Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Decreto Interministeriale del 3 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.287 dell’11 dicembre 2001

Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140/L del 31 agosto 2000, supplemento ordinario alla G.U. n. 203, serie generale, del 31 agosto 2000.

Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 13 giugno 1995, supplemento ordinario alla G.U. n. 136, serie generale, del 13 giugno 1995 (art. 62, comma 3; art. 81, comma 6; art. 90, comma 5)



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